STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “DIRITTO”

Articolo 1 – Denominazione e finalità

E’ costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l’associazione, non riconosciuta e senza scopo di lucro, di partecipazione politica e culturale “Diritto”, siglabile “Diritto”.

La persona, con i suoi diritti e doveri, senza distinzione alcuna di sesso, ceto sociale, credo religioso, abilità individuale, etnia e colore di pelle, condizione familiare ed orientamento sessuale, è al centro dell’azione politica dell’Associazione Diritto, la quale si riconosce pienamente nei valori della carta costituzionale così come in quelli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

L’Associazione Diritto aderisce ai principi riformisti e progressisti del liberal-socialismo.

La Carta dei Valori dell’Associazione Diritto è parte integrante del presente statuto.

Articolo 2 – Sede, simbolo, durata

L’associazione ha sede in Torino. Lo spostamento della sede legale nell’ambito del territorio comunale di Torino, non comporta modifica statutaria ed è di competenza del Consiglio Direttivo che potrà anche istituire altre sedi operative.

Il simbolo dell’associazione è un cerchio delimitato in blu e a sfondo blu con al centro la scritta senza spazi “diritto”, in stampatello minuscolo di colore bianco ad eccezione delle due lettere finali “to” in carattere stampatello minuscolo di colore giallo.

L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Adesione all’Associazione

Ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età può aderire all’associazione.

Con la sottoscrizione della domanda di adesione i soci accettano il presente statuto, si impegnano ad agire per realizzarlo e sottoscrivono la Carta dei Valori impegnandosi a rispettarla.

La domanda di adesione all’associazione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo, secondo le modalità da esso stabilite. Il Consiglio Direttivo potrà respingerla entro 30 giorni dalla presentazione, solo con risposta motivata; il diniego all’adesione sarà comunicato all’interessato che avrà 30 giorni di tempo per ricorrere contro il diniego.

Allatto dell’adesione dovrà essere versata la quota associativa per l’anno in corso.

L’adesione è annuale e scade al termine di ogni anno solare; il rinnovo dell’adesione si considera perfezionato al versamento della quota associativa. L’importo annuale della quota associativa è fissato dal Consiglio Direttivo.

L’elenco dei soci dell’associazione è pubblico.

Articolo 4 – Esclusioni

La qualifica di socio può essere perduta su delibera del Consiglio Direttivo per:

  • dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • mancato pagamento della quota di iscrizione entro 90 giorni dall’inizio dell’anno sociale;
  • inosservanza dei principi e delle disposizioni dello Statuto o della Carta dei Valori;
  • danni morali o materiali arrecati all’Associazione o ai suoi beni;
  • condanna per reati penali con sentenza passata in giudicato;
  • decesso.

Esclusi i casi di dimissioni e decesso, l’esclusione dall’associazione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e prontamente comunicata all’interessato.

Ogni Socio ha il diritto di:

  • partecipare alle attività, ai dibattiti e alle decisioni dell’Associazione con libertà di proposta;
  • esprimere e sostenere il proprio punto di vista e la propria proposta programmatica;
  • essere informato delle decisioni e delle iniziative dell’Associazione;
  • eleggere il Presidente, il Vice-Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
  • essere eleggibile, se maggiorenne, a Presidente, Vice-Presidente ed a membro del Consiglio Direttivo, presentando la propria candidatura al Presidente in carica con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle elezioni.

Articolo 5 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci
  • il Presidente
  • il Consiglio Direttivo

Articolo 6 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo decisionale sovrano dell’associazione; ad essa spettano tutte le deliberazioni non espressamente delegate al Presidente o al Consiglio Direttivo dal presente Statuto.

L’Assemblea viene convocata, tramite e-mail o pubblicazione sul sito dell’associazione (www.dirittotorino.it), dal Presidente:

  • almeno una volta all’anno in sede ordinaria, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione;
  • su richiesta del 25% dei membri del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta del 10% dei Soci;
  • ogni tre anni per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  • ogni volta che il Presidente ne ravvisi l’esigenza.

L’Assemblea si intende validamente costituita:

a) in sede ordinaria

  • in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, del 20% + 1 dei soci;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti;

b) in sede straordinaria

  • in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, del 50% + 1 dei soci;
  • in seconda convocazione con la presenza, personale o per delega, del 20% + 1 dei soci.

Ciascun socio ha possibilità di essere rappresentato in Assemblea mediante delega scritta ad altro socio da trasmettere con congruo anticipo al Presidente.

Salvo i casi espressamente previsti dal presente atto le deliberazioni dell’Assemblea si intendono prese con il voto della maggioranza semplice dei soci presenti.

Articolo 7 – Il Presidente e il Vice-Presidente

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, è il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna all’Associazione, rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha la firma sociale.

Convoca e dirige il Consiglio Direttivo, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dello Statuto nonché tutti gli atti utili o ritenuti necessari per la presentazione delle liste e dei candidati dell’Associazione alle consultazioni elettorali.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui all’articolo 9 e rimane in carica per tre anni.

Può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente può presentare le proprie dimissioni all’Assemblea, che può accettarle con maggioranza semplice, con la conseguente decadenza di tutto il Consiglio Direttivo. Rimane tuttavia in carica sino alla convocazione delle nuove elezioni.

Il Vice-Presidente assiste il Presidente in tutte le sue attività e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice-Presidente è indicato dal Presidente tra i membri eletti del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo realizza e mette in pratica le linee politiche fissate dall’Assemblea dei Soci.

Inoltre il Consiglio Direttivo:

  • elegge al proprio interno il Tesoriere;
  • elegge al proprio interno il Segretario Organizzativo;
  • delibera in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soci;
  • coordina le attività dei soci sul territorio;
  • è garante del rispetto del presente Statuto;
  • delibera, previa consultazione dell’Assemblea, in merito alle proposte di candidature dei candidati membri dell’associazione;
  • delibera, previa consultazione dell’Assemblea, il sostegno ad uno o più candidati in competizioni elettorali comunali, regionali, nazionali ed europee;
  • propone all’Assemblea l’approvazione delle modifiche allo Statuto, alla Carta dei Valori ed al simbolo.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da 6 (sei) membri, eletti dall’Assemblea con le modalità di cui all’articolo successivo.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguata rappresentatività alla presenza dell’Associazione nelle diverse realtà territoriali, tutti i soci eletti come amministratori locali, consiglieri regionali, deputati, senatori ed europarlamentari.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo possono presentare le proprie dimissioni all’Assemblea. Subentrano per surroga ai membri dimissionari i primi fra i non eletti.

Articolo 9 – Elezioni delle cariche

Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto, con il seguente ordine e modalità:

  • elezione del Presidente: si può esprimere una sola preferenza. L’elenco dei candidati è composto da coloro che, avendone diritto, hanno segnalato all’Associazione la propria candidatura almeno 3 gg. prima dell’Assemblea. Le preferenze ottenute da nominativi non inseriti nell’elenco dei candidati sono considerate nulle. È eletto Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti. Nel caso di parità, si procederà immediatamente a votazioni successive avendo come candidati i soli nominativi dei Soci che hanno preso il maggiore e uguale numero di preferenze;
  • elezione di sei consiglieri: si può esprimere sino a tre preferenze. L’elenco dei candidati è composto da coloro che, avendone diritto, hanno manifestato la propria candidatura prima della votazione, anche nel corso dell’Assemblea. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i sei candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Qualora al primo scrutinio non risultino eletti tutti i componenti, si procede a successivi scrutini. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto un pari numero di voti che non consenta di individuare i sei più votati, sono eletti al primo turno i candidati che risultano più votati senza ambiguità, mentre per le altre posizioni si procederà immediatamente a votazioni successive avendo come candidati i soli nominativi degli ex aequo rimanenti. Le preferenze ottenute da nominativi non inseriti nell’elenco dei candidati sono considerate nulle.

Articolo 10 – Tesoriere

Il Tesoriere è l’organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ad esso è affidata l’organizzazione amministrativa e contabile dell’Associazione. Deve svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l’equilibrio finanziario dell’Associazione.

Per l’espletamento delle attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. La sua funzione primaria è consentire all’Associazione di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l’equilibrio finanziario.

Articolo 11 – Gestione finanziaria

L’associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

  • godimento di eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà o detenuti a qualunque titolo;
  • quote di iscrizione e contributi dei Soci;
  • contributi volontari da persone fisiche, persone giuridiche e altre associazioni;
  • contributi da Istituzioni Comunitarie ed Enti pubblici;
  • eventuali donazioni e lasciti testamentari
  • eventuali iniziative di crowdfunding;
  • entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali, attivate solo in via occasionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

In occasione dell’Assemblea ordinaria annuale il Tesoriere presenta all’Assemblea il Rendiconto consuntivo delle entrate ed uscite dell’anno precedente, sottoponendolo all’approvazione dei soci.

Articolo 12 – Modifiche allo Statuto ed alla Carta dei Valori

Le modifiche al presente Statuto ed alla Carta dei Valori vengono discusse, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria ed approvate con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Articolo 13 – Scioglimento

La delibera di scioglimento dell’associazione viene discussa dall’Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria e deve essere approvata dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore.

Gli eventuali residui attivi, beni e altre proprietà dell’associazione dovranno essere trasferiti ad altro ente associativo analogo o ad ONLUS.

Articolo 14 – Norma finale

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto e nel Regolamento si fa riferimento al Codice Civile.

S.